Calendario 2026 divieti di circolazione mezzi pesanti Italia

Il decreto ministeriale
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 dicembre 2025, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025, è stato definito il calendario 2026 dei divieti di circolazione in Italia, fuori dei centri abitati, dei veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.; il calendario vale anche per i veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

Al calendario 2026 potranno essere apportate successive modifiche ed integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell’autotrasporto.

I diivieti 2026
I divieti valgono dalle ore 9 alle ore 22 nelle domeniche invernali/primaverili (nonché lunedì 5 gennaio 2026 dalle ore 16 alle ore 22 e sabato 30 maggio 2026 dalle 9 alle 14) e dalle ore 7 alle ore 22 nelle domeniche estive; nei sabati di luglio ed agosto, i divieti sono dalle ore 8 alle ore 16, eccetto il 1° agosto dalle ore 8 alle ore 22, l’8 agosto dalle ore 8 alle ore 22, il 15 agosto dalle ore 7 alle ore 22; divieti anche in taluni venerdì di Pasqua ed estivi.

Per gennaio 2026, accanto ai divieti nelle giornate festive, è stato aggiunto quello di lunedì 5 gennaio 2026, dalle ore 16 alle ore 22; è stato altresì aggiunto il divieto di sabato 30 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 14.

Venerdì 3 aprile 2026 divieto dalle ore 14 alle ore 22; sabato 4 aprile divieto dalle ore 9 alle ore 16; martedì 7 aprile divieto dalle ore 9 alle ore 14; sabato 30 maggio divieto dalle ore 9 alle ore 14; venerdì 24 luglio divieto dalle ore 16 alle ore 22; venerdì 31 luglio divieto dalle ore 16 alle ore 22; venerdì 7 agosto divieto dalle ore 16 alle ore 22.

Deroghe
Sono ora esclusi dall’applicazione dei divieti di circolazione i trattori stradali isolati, indipendentemente dalla tara degli stessi, che rientrano in sede o per recarsi nel luogo di aggancio del semirimorchio oppure nel caso di trasporto intermodale; in questa maniera, rientrano nell’esclusione i trattori di nuova generazione che normalmente hanno una tara maggiore di 7,5 t.

Per i veicoli provenienti dall’estero (l’arrivo dall’estero deve verificarsi il giorno del divieto) e dalla Sardegna, muniti di documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore, tenendo conto, solo per chi proviene dall’estero, del periodo di riposo giornaliero dei conducenti (per i veicoli con un solo autista).

Per i veicoli diretti all’estero, muniti di documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due, che diventano quattro per i veicoli diretti in Sardegna, nonché ad alcuni interporti di rilevanza nazionale e terminals intermodali (tra i quali Bologna, Brescia scalo, Padova, Verona, Venezia, Trento, Rovigo, Cervignano, Trieste, Pordenone, Portogruaro), per merci o unità di carico destinate all’estero; la stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti ed ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

Il calendario dei divieti non si applica, tra gli altri, per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime delle “autostrade del mare”; altrettanto tali divieti non si applicano per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purchè muniti di idonea documentazione attestante il carico e lo scarico delle predette merci.

I divieti non si applicano per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purchè muniti di idonea documentazione attestante destinazione/provenienza della merce e prenotazione/titolo di viaggio per l’imbarco.

Sono esentati dai divieti, senza necessità di autorizzazione prefettizia, tra gli altri, i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana e raccolta rifiuti (secondo le precisazioni già previste anche nel precedente calendario 2025), i veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, per la loro distribuzione e consumo sia pubblico che privato, adibiti esclusivamente al trasporto di latte fresco, anche in autocisterna, con cartello con lettera “d”, i veicoli costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali di allevamento (con cartello con lettera “d”), adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari per pronto intervento; per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP (unitamente anche a prodotti complementari alla somministrazione alimentare entro il 50% in massa del totale del carico, prodotti che devono essere strettamente connessi alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande), nonché per il trasporto di altri prodotti alimentari trasportati contemporaneamente a quelli deperibili in regime ATP nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale; per il trasporto di prodotti agricoli soggetti a rapido deterioramento che non richiedono il regime ATP, tra i quali frutta e ortaggi freschi, uova, fiori (muniti in questo caso di apposito cartello di colore verde con la lettera “d”), sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali (con cartello con lettera “d”). Sempre nell’art. 8 sulle tipologie di merci non soggette a divieto, con la lettera j) è stata introdotta una deroga relativa alla “biancheria, compresi prodotti chimici e detergenti, destinati o provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a strutture sanitarie o socioassistenziali (case di riposo)”.

Sono altresì esentati dai divieti i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate feriali, purchè il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, esenzione valida anche per il rientro alla sede principale o secondaria dell’impresa intestataria dei veicoli (bisogna esibire un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio); i veicoli che a causa di urgenti e comprovate necessità richiedano l’intervento di una officina di riparazione fuori del centro abitato dove ha sede l’impresa; i veicoli che compiono un percorso per il rientro alla sede principale o secondaria dell’impresa intestataria degli stessi (bisogna esibire un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) o per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purchè tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km. dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

Altre categorie di trasporti che devono essere effettuati durante i divieti, possono essere autorizzati (nei limiti stabiliti dal decreto) con apposito provvedimento della Prefettura.

Le Prefetture, nella loro istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione in deroga ai divieti per i mezzi pesanti, dovranno verificare che la necessità di viaggiare risponda ad effettive esigenze del trasporto.

Il trasporto di merci ADR classi 1 e 7
Il trasporto delle merci pericolose delle classi 1 e 7 dell’ADR è vietato, indipendentemente dalla massa del veicolo e della quantità trasportata, anche dalle ore 8 alle ore 24 del sabato e dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, dal 23 maggio al 6 settembre 2026.

In deroga a questa disposizione, il trasporto di merci ADR classi 1 e 7 con autocarri di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t. è consentito: merci in esenzione parziale o globale di cui all’allegato A dell’ADR, punti 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4; merci trasportate in base alle disposizioni di cui al capitolo 3.3 dell’allegato A dell’ADR; merci imballate in quantità limitate del capitolo 3.4 dell’allegato A dell’ADR; merci imballate in quantità esenti del capitolo 3.5 dell’allegato A dell’ADR.

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 è consentita la circolazione in deroga ai divieti, dei veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano – Cortina 2026, a condizione che siano muniti dell’apposito contrassegno, recante un numero identificativo univoco progressivo, rilasciato dal Comitato Organizzatore “Fondazione Milano Cortina 2026”, secondo il modello di cui alla figura 1 dell’allegato B al decreto in oggetto. Al contrassegno, che deve essere esposto sul parabrezza di ogni veicolo che fruisce della deroga, è abbinato un documento di conferma della prenotazione, rilasciato dal medesimo Comitato secondo il modello di cui alle figure 2 e 3 dell’allegato B, sul quale sono indicati il vettore, il luogo di partenza e quello di destinazione nonché il giorno e l’ora previsti per la consegna. Il documento di conferma della prenotazione, che deve essere esibito su richiesta degli organi di controllo, consente la circolazione nel corso del giorno di divieto utile per il raggiungimento della destinazione indicata e per l’eventuale viaggio di ritorno.

Il Comitato Organizzatore comunica al Ministero dell’interno e alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dal transito l’elenco delle conferme di prenotazione rilasciate ai veicoli che fruiscono della deroga di cui al presente articolo, almeno quarantotto ore prima della data del trasporto.


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